La Riforma del Terzo settore e l’adeguamento obbligatorio dello statuto di Famiglie SMA APS ETS con trasformazione in Associazione di Promozione Sociale

Il giorno 03 agosto 2017 è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore -Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.- che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

La Riforma del Terzo Settore riordina integralmente il non profit italiano: per la prima volta una legge mette a sistema e prende in considerazione, in modo organico, tutti gli aspetti del non profit italiano, dalla tipologia da assumere, all’attività di interesse generale da svolgere, dalle attività diverse, alla raccolta fondi, fino all’istituzione di un unico registro denominato Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e alla creazione di una nuova fiscalità.

Tale Registro permetterà al cittadino di conoscere le informazioni di base degli Enti non profit, che saranno obbligati a pubblicare onlie i propri rendiconti, allo scopo di aumentare la trasparenza di dati e informazioni sull’utilizzo dei fondi. Questo comporterà una maggiore esposizione e visibilità degli Enti stessi ma anche la possibilità di essere più facilmente incontrati dai cittadini.

La Riforma inoltre introduce e cambia le regole rispetto alle attività di interesse generale degli enti e di altre attività. Questo significa che sarà necessaria una rilettura e una quantificazione più puntuale delle proprie attività diverse da quelle di interesse generale.

Al fine di poter ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore ed usufruire dei benefici fiscali previsti, sarà dunque d’obbligo per gli stessi, l’adeguamento dei propri statuti entro giugno 2020, a mezzo dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci che verrà convocata per l’approvazione.

La novità sostanziale per la nostra associazione sarà quella di non potersi più presentare quale ONLUS, dovendosi conformare ad uno dei modelli previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Tra le tipologie tipizzate dal Decreto Legge, l’associazione, attraverso il suo direttivo, ha indirizzato la propria scelta sulla Associazione di Promozione Sociale che in concreto prevede:

  1. il mantenimento, come in passato, della forma giuridica di Associazione Riconosciuta;
  2. il mantenimento delle finalità e delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale con attività riconducibili nell’alveo dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) oltre ad altre di cui all’articolo 6, con una parziale differenza riguardo al passato, senza però intaccare quanto già previsto dallo Statuto vigente;
  3. nessuna limitazione all’accesso di soci su base sociale o personale, opponendosi a qualsiasi discriminazione;
  4. la conferma della destinazione dell’attività di Famiglie SMA APS ETS verso i soci, i loro familiari e i terzi e delle finalità della nuova APS, che saranno generalmente mutualistiche senza differenze col passato;
  5. possibilità alla trasformazione in una APS in quanto costituita da almeno 7 persone fisiche;
  6. necessità di avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati;
  7. possibilità di ammettere come associati altri Enti del Terzo Settore (ETS) o Enti senza scopo di lucro col limite del non superamento del 50% del numero delle APS;
  8. obbligo di utilizzo nella denominazione sociale la dicitura Associazione di Promozione Sociale o il suo acronimo APS;
  9. possibilità di avvalersi del lavoro subordinato, autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 del CTS, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 e per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli Associati. I volontari dovranno (a norma art. 17 comma 5) continuare a svolgere attività gratuita.

Queste alcune delle ragioni per cui Famiglie SMA APS ETS, oggi configurata nella tipologia di Onlus, potrà indirizzare il proprio futuro nella totale e incondizionata adesione alla nuova normativa del terzo settore e più in particolare vestendo la figura di Associazione di Promozione Sociale.

Volendo il Direttivo, far trovare pronta l’associazione alla Riforma, il giorno 8 giugno 2019, ha sottoposto all’assemblea dei soci tanto la modifica da Onlus ad APS quanto tutte modifiche obbligatorie di Statuto richieste dal D. Lgs 177/2017 per diventare Associazione di Promozione Sociale con il nuovo CTS, che prontamente sono state approvate.

Lo statuto vigente è da allora disponibile nella sessione dedicata, mentre il comparato dei due statuti consultabile a questo link

Il Consiglio Direttivo

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